Le denunce

La denuncia è l'atto col quale il sanitario informa una pubblica autorità relativamente a fatti o notizie appresi nell'esercizio della professione, di cui è obbligato per legge a riferire; le sue caratteristiche sono: l'obbligatorietà, l'iniziativa del denunciante, la professionalità, l'oggetto, la finalità, al destinazione, e la sanzione.

Obbligatorietà. Deriva da una disposizione di legge ed ha carattere inderogabile, è necessario però che il medico sia venuto a conoscenza del fatto per diretta acquisizione, prestando la propria attività professionale in circostanze strettamente inerenti al fatto stesso. L'imposizione di legge costituisce la giusta causa di rilevazione del segreto professionale. Per il medico pubblico o incaricato di pubblico servizio il contenuto della denuncia è sottoposto al segreto di ufficio.

Iniziativa. il medico è tenuto a redigere la denuncia e inviarla a destinazione di iniziativa propria, pertanto il medico deve conoscere quali sono le denunce che gli competono, deve sapere quando esse vanno fatte, deve compilarle nelle forme e nei modi prescritti dalla legge e deve curarne personalmente l'inoltro all'autorità competente nei termini di tempo prescritti. In ambito ospedaliero spetta al primario del reparto redigere le denunce, mentre è compito del direttore sanitario curarne la trasmissione all'autorità competente (art. 5 del D.P.R. 27 maggio 1969, n. 128).

Professionalità. Deriva dalla qualifica del denunciante e dalla natura tecnica del fatto segnalato.

Oggetto. Riguarda fatti di interesse pubblico, a differenza dei certificati, molti dei quali hanno solo un interesse privato, e può essere in contrasto con gli interessi dell'assistito.

Destinatario. E' una pubblica autorità, quale il sindaco, l'ufficiale sanitario, il medico provinciale, l'autorità giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza, gli enti infortunistici o altre strutture socio-sanitarie.

Sanzione. L'omissione o il ritardo della denuncia comporta una contravvenzione.

Classificazione. Si distinguono tre tipi di denunce in base all'oggetto: amministrative (nascita o morte), sanitarie (malattie infettive contagiose, le malattie veneree, le vaccinazioni obbligatorie...)e penali (referto e rapporto). In genere sono nominative, raramente anonime, l'anonimato può essere facoltativo, a richiesta dell'interessato, nel caso di segnalazione di soggetti che fanno uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope, è invece obbligatorio nel caso di denuncia di malattia venerea e nel caso di interruzione della gravidanza.

1. Dichiarazione delle nascite. (art. 67 dell'Ordinamento dello stato civile) Si deve fare all'ufficiale di stato civile (sindaco o suo delegato) nei 10 giorni successivi alla nascita. L'obbligo della dichiarazione sorge per il medico quando ha presenziato al parto e mancano le persone legalmente tenute alla denuncia (padre o suo procuratore), oppure egli ha fondati motivi di ritenere che omettano di farla, o quando esercita le funzioni di direttore di una maternità, altrimenti il medico si limita a rilasciare il certificato di assistenza al parto. Nell'atto di nascita vengono enunciati il Comune, la casa, il giorno e l'ora della nascita, il sesso del neonato ed il nome impostogli. Se i genitori non sono sposati il riconoscimento del figlio naturale può essere fatto da entrambi, dalla madre, dal padre o da nessuno dei due, in quest'ultimo caso il bambino viene dichiarato figlio di genitori ignoti e riceve il nome dall'ufficio di stato civile. La dichiarazione deve essere fatta anche dei bambini nati morti e il dichiarante deve specificare se il bambino è nato morto o è morto posteriormente alla nascita.

2. Dichiarazione delle morti. (art. 138 dell'ordinamento dello stato civile) Deve essere fatta entro 24 ore dal decesso all'ufficiale di stato civile del luogo da uno dei congiunti o da persona convivente o da un loro delegato. L'atto di morte deve riportare il luogo, il giorno e l'ora della morte; le generalità del defunto, del coniuge superstite, dei genitori e quelle dei dichiaranti.

Nel caso di morte violenta, di morte improvvisa per strada o in luoghi pubblici, di morte di persone che vivono sole o comunque di persone sconosciute, deve essere avvertita l'Autorità giudiziaria da cui dipende l'autorizzazione alla rimozione della salma, la quale viene trasportata all'Obitorio comunale per gli accertamenti previsti dalla legge o per il riconoscimento.

3. Denunce delle cause di morte. (art. 103 del T.U. delle leggi sanitarie e art. 1 del Regolamento di polizia mortuaria) Vanno fatte entro 24 ore dall'accertamento del decesso al sindaco ed all'ufficiale sanitario. Per le persone decedute con assistenza medica la denuncia spetta al medico curante, privato o ospedaliero; per le persone decedute senza assistenza medica la denuncia spetta al medico necroscopo; l'obbligo della denuncia riguarda pure i medici che abbiano potuto accertare le cause di morte mediante indagini anatomo-patologiche.

In caso di morte naturale vanno indicate la malattia iniziale, le malattie intermedie o complicazioni e la malattia terminale direttamente responsabile del decesso.

In caso di morte violenta si deve precisare se trattasi di morte accidentale, di infortunio sul lavoro, di suicidio o di omicidio, specificare la data e l'ora in cui è avvenuto il fatto; descrivere la lesione il mezzo o il modo col quale essa è stata determinata; indicare infine le malattie o le complicazioni eventualmente sopravvenute e gli stati morbosi preesistenti che hanno contribuito al decesso. Qualora sorga il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico denunciante deve darne comunicazione all'Autorità giudiziaria.

4. Denuncia degli infanti deformi. (art. 103 del T.U. delle leggi sanitarie) Entro due giorni dal parto, al quale abbia prestato assistenza, il medico deve denunciare al sindaco e all'ufficiale sanitario la nascita di ogni infante affetto da deformità congenite con particolare riguardo alle anomalie e difetti dell'apparato locomotore. Il modulo richiede la dettagliata descrizione della deformità, notizie sul nato (sesso, vitalità, ordine di nascita, ecc.), sulle eventuali circostanze anormali verificatesi durante la gravidanza, sulle terapie attuate, sui genitori e sugli ascendenti.

5. Denuncia dei neonati immaturi. (R.D. 26 maggio 1940, n. 1364 e D.M. 11 ottobre 1940) Deve essere fatta entro 24 ore dal parto all'ufficiale sanitario del comune. E' considerato immaturo ogni neonato di peso inferiore ai 2.500 grammi, indipendentemente dalla durata della gravidanza.

6. Denuncia delle lesioni invalidanti. (art. 103 T.U. delle leggi sanitarie e R.D. 17 febbraio 1941, n. 1127) Va inoltrata al sindaco ed all'ufficiale sanitario, entro 2 giorni dall'accertamento tutti i casi di lesione acquisita per qualsiasi causa da cui sia derivata o possa derivare una inabilità al lavoro, anche parziale, di carattere permanente, con esclusione dei casi di infortunio e di invalidità protetti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e dall'assicurazione di previdenza sociale.

7. Denuncia delle malattie infettive e diffusive. (art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie) Il medico deve denunciare immediatamente al sindaco ed all'ufficiale sanitario comunale ogni malattia infettiva o anche solo sospetta tale di cui sia venuto a conoscenza. L'autorità sanitaria comunale deve trasmettere immediatamente le denunce pervenutele al medico provinciale, il quale a sua volta informa il Ministero della sanità, per i provvedimenti da adottare allo scopo di circoscrivere il focolaio infettivo a difesa dell'intero territorio nazionale. Il Ministero comunica a sua volta le malattie quarantenarie all'O.M.S. affinchè siano adottate le misure internazionali di difesa.

La G.U. n. 248 del 27 febbraio 1987 riporta le 71 malattie che comportano l'obbligo di questa denuncia: amebiasi; anchilostomiasi; blenorragia; brucellosi; carbonchio; colera; congiuntivite contagiosa; difterite; dissenteria bacillare; echinococcosi; epatite A; epatite B; epatite non A non B; epatite non specificata;febbre gialla; febbre Q; febbre tifoide; infezioni da paratifi; altre infezioni da salmonelle; botulismo; altre tossinfezioni alimentari; gastroenterite nel prime anno di vita; imenolepiasi; influenza; lebbra; legionellosi; leishmaniosi cutanea; leishmaniosi viscerale; leptospirosi; linfogranuloma inguinale; malaria; malattia reumatica; meningite meningococcica; micosi della cute; mononucleosi infettiva; morbillo; morva; nevrassiti virali; ornitosi; parotite epidemica; pediculosi nelle collettività; pertosse; peste; poliomielite, rabbia; morsicatura da animali rabbidi o sospetti; rosolia; rosolia congenita; scabbia; scarlattina; schistosomiasi; sepsi puerperale; sifilide con manifestazioni contagiose in atto; sindrome da immunodeficenza acquisita (AIDS);teniasi; tetano; tetano neonatale; tifo esantematico; forme dermotifosimili; tigna; toxoplasmosi; tracoma; trichinosi; tubercolosi polmonare in fase contagiosa; tubercolosi extrapolmonare in fase contagiosa; tularemia; ulcera venerea; vaiolo; vaccinia generalizzata; encefalite postvaccinica; varicella.

La denuncia va compilata su apposite schede, indicando le generalità del malato, la diagnosi della malattia, le misure profilattiche adottate e le osservazioni che il medico che il medico denunciante ritiene di fare presenti all'ufficiale sanitario per i provvedimenti di difesa.

8. Denuncia delle malattie di interesse sociale. (R.D. 28 gennaio 1935, n. 93) Indipendentemente dalle denunce di cui al punto 7 i medici devono denunciare all'ufficiale sanitario ogni caso di malaria perniciosa, (art. 284 del T.U. delle leggi sanitarie) di tracoma verificatosi nelle collettività e (art. 330 del T.U. delle leggi sanitarie) di pellagra.

9. Denuncia delle vaccinazioni obbligatorie. I medici che eseguono le vaccinazioni sono tenuti a darne comunicazione all'ufficiale sanitario del comune.

Vaccinazione antivaiolosa: non più obbligatoria, prosegue su base volontaria con inizio al 2^ anno di vita e rivaccinazione all'8^.

Vaccinazione antitifica: obbligatoria dal 1926 per determinate categorie.

Vaccinazione antidifterica: obbligatoria dal 1939; prima vaccinazione al 2^ anno e rivaccinazione al 6^.

Vaccinazione antitetanica: dal 1968 è obbligatoria per la totalità della popolazione infantile, va eseguita congiuntamente all'antidifterica.

Vaccinazione antipoliomielitica: obbligatoria dal 1966, con prima somministrazione al 3^ mese, richiami al 5^, 10^mese e 3^ anno.

Vaccinazione antitubercolare: obbligatoria dal 1970 per determinate categorie al 5^ e 15^ anno.

Sono infine possibili su base volontaria le vaccinazioni contro pertosse, rosolia e morbillo.

10. Denuncia delle intossicazioni da antiparassitari. (Legge 2 dicembre 1975, n. 638) Deve essere fatta all'ufficiale sanitario, entro due giorni, anche per i casi solo sospetti. Richiede le generalità, l'età, il domicilio e la professione dell'intossicato, il prodotto sospetto, le circostanze in cui si è verificata l'intossicazione, lo stato clinico degli intossicati e le terapie praticate. La denuncia non esime dall'obbligo del referto.

11. Denuncia delle malattie veneree. (l. 25 luglio 1956, n. 837) Deve essere immediatamente denunciato al medico provinciale ogni caso di blenorragia, ulcera venerea, lue e linfogranulomatosi inguinale. Essa di regola non è nominativa perchè reca solo i dati relativi ad età, sesso, comune di residenza, diagnosi e fonte del contagio. I sanitari hanno però l'obbligo di tenere un registro dei venereopatici in cura a disposizione dell'autorità sanitaria.

Oltre alla denuncia il medico ha l'obbligo di informare il paziente sulla natura e contagiosità della malattia, della obbligatorietà della cura radicale nonchè delle responsabilità in caso di trasmissione di contagio. Per la profilassi e la cura gratuita delle venereopatie sono istituiti i dispensari anticeltici. In caso di abbandono delle cure il sanitario deve invitare per iscritto i propri pazienti a proseguirle; se entro 3 giorni il paziente non si presenta, il sanitario deve farne denuncia al medico provinciale che provvederà alla richiesta delle generalità, il suo allontanamento dal posto di lavoro o il ricovero obbligatorio.

12. Denuncia di fatti interessanti la sanità pubblica. (art. 103 del T.U. delle leggi sanitarie) Va immediatamente al medico provinciale e all'ufficiale sanitario. Può riguardare il sospetto inquinamento di acque potabili, l'adulterazione di sostanze alimentari, la presenza in commercio di medicinali guasti, il mancato smaltimento di rifiuti pericolosi, le esalazioni di gas nocivi, gli effetti jatrogeni o teratogeni ancora sconosciuti di un nuovo farmaco, ecc.

13. Dichiarazione degli interventi interruttivi della gravidanza. (Legge 22 maggio 1978, n. 194) La normativa attuale non prevede più la denuncia degli aborti come tali (art. 103 T.U. delle leggi sanitarie), neppure di quelli spontanei, il medico provinciale deve comunque essere informato di tutti i casi di interruzione legale della gravidanza eseguite secondo le procedure previste dalla nuova legge, ma non dovrà più ricevere le denunce di tutti gli altri aborti, compresi quelli criminosi i quali, per espressa volontà del legislatore, sono stati sottratti alla competenza ed al controllo dell'autorità sanitaria.

14. Denuncia degli apparecchi radiologici e delle sostanze radioattive. (art. 195 T.U. delle leggi sanitarie) Va denunciato al medico provinciale il possesso di apparecchi radiologici, usati anche a scopo diverso da quello terapeutico e va chiesta al prefetto la preventiva autorizzazione per detenere sostanze radioattive.

15. Segnalazione di persone tossicodipendenti. (art. 96 legge 22 dicembre 1975, n. 685) Le segnalazioni vanno fatte ai centri medici e di assistenza sociale, istituiti con la stessa legge al fine di fornire l'ausilio specialistico ai centri ed ai singoli medici, di determinare le cure più idonee e di attuare ogni iniziativa per il recupero sociale dei tossicodipendenti. Il D.M. 7 gennaio 1978 precisa le modalità con cui devono essere effettuate le segnalazioni.

a. Comunicazione iniziale: il medico che assiste persona che fa uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope, è tenuto a darne comunicazione al più vicino centro medico e di assistenza sociale, nel termine di 10 giorni.

b. Richiesta di anonimato: gli interessati possono beneficiare dell'anonimato.

c. Notizie di aggiornamento: ogni sei mesi va inviata una scheda di aggiornamento.

d. Comunicazione di fine trattamento: entro 10 giorni dal termine del trattamento il medico ne fa comunicazione al Centro.

Quando la persona non si sottopone a cura volontaria o la interrompe, il medico deve farne immediata comunicazione al Centro più vicino, il quale provvede a segnalare il tossicodipendente all'autorità giudiziaria.

16. Denuncia delle malattie professionali all'Ispettorato del lavoro. (art. 139 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) Sono tenuti alla denuncia tutti i medici che abbiano accertato l'esistenza di una malattia professionale di un loro assistito, gli anatomo patologi incaricati di riscontri diagnostici, i medici di fabbrica, i medici dei patronati ed i dipendenti dell'INAIL.

17. Denuncia di infortunio agricolo all'Istituto assicuratore. (art. 238 legge 1124/'65) Per ogni caso di infortunio che comporti una inabilità temporanea per più di tre giorni il medico deve compilare il relativo certificato-denuncia, da inviare non oltre il giorno successivo a quello di prima assistenza. Il modulo prevede le generalità dell'infortunato, l'azienda agricola o forestale dalla quale dipende, la lavorazione alla quale stava attendendo l'infortunato, la data, le cause e le circostanze dell'infortunio, la descrizione, la diagnosi e la prognosi delle lesioni riscontrate. Al primo certificato-denuncia potranno seguire certificati di continuazione ed il certificato definitivo.

18. Denuncia di infortunio agricolo all'Autorità di pubblica sicurezza. (art. 239)Il medico è obbligato a trasmettere direttamente copia del certificato-denuncia all'autorità di pubblica sicurezza nei casi d'infortunio seguiti da morte o da lesioni tali da doversene prevedere la morte o una inabilità assoluta la lavoro superiore ai 30 giorni.

19. Denuncia delle malattie professionali in agricoltura (art. 251)Il medico che ha prestato assistenza a un lavoratore affetto da malattia ritenuta professionale, deve darne avviso all'istituto assicuratore entro 10 giorni dalla data della prima visita medica.

20. Denuncia dei medici radiolesi. (Legge 20 febbraio 1958, n. 93) Deve essere inoltrata all'INAIL entro 5 giorni dalla visita. Sono oggetto della denuncia sia le lesioni acute che croniche che colpiscono i medici nell'esercizio della loro professione; le prestazioni dell'assicurazione comprendono una rendita per inabilità permanente superiore al 20%, una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte, le cure mediche e chirugiche e la fornitura di apparecchi di protesi.